Effetti economici del terremoto sulla vita (quotidiana) delle famiglie: indicazioni per una legislazione sull’emergenza

Simone Scagliarini* e Renza Barani**
* simone scagliarini@unimore.it, Dipartimento di Economia Marco Biagi , Università di Modena e Reggio Emilia, Progetto Energie Sisma Emilia
** Vicepresidente nazionale di Federconsumatori

6 marzo 2017

Gli effetti sociali ed economici del sisma che colpiscono le famiglie vanno ben oltre quelli che sono i costi più immediati relativi alla privazione di un alloggio ed alla ricostruzione della casa eventualmente danneggiata o crollata, che pure restano chiaramente i più rilevanti in termini di impegno economico.

Nella vita quotidiana delle famiglie, infatti, emergono – e fin dai primi momenti successivi all’evento – diverse problematiche, certamente di rilevanza economica inferiore (a volte peraltro nemmeno troppo, se pensiamo al mutuo per l’acquisto della casa di abitazione), ma pur sempre difficili e spesso fastidiose da gestire in una situazione di emergenza.

Il terremoto del 2012 in Emilia-Lombardia, nell’esperienza di Federconsumatori, ha messo in luce diversi di questi disagi, con relativi costi per le famiglie colpite, che in buona parte si stanno puntualmente ripetendo dopo gli eventi sismici nelle Marche-Umbria-Lazio del 2016.

In estrema sintesi, tentiamo di darne conto in vista di un successivo approfondimento, suddividendoli in tre categorie: 1) problemi con le assicurazioni; 2) problemi con banche e istituzioni finanziarie; 3) problemi con i gestori di servizi di comunicazioni, energia elettrica, acqua e gas. Per ciascuno di questi cercheremo di dare brevemente conto di quali problemi si manifestano e come si sia tentato di porvi rimedio.

Non ci soffermiamo invece sugli adempimenti e versamenti tributari, in quanto questi sono stati sospesi, in relazione a tutti i tributi, direttamente dalla legge senza che questo dia luogo a interessi o sanzioni, di modo che sul punto non sembra che emergano costi maggiori per le famiglie, che beneficiano invece, a buon diritto, di agevolazioni.

(A) I problemi con le assicurazioni

Oltre alla (o, nei casi migliori, anziché la) casa, diverse famiglie hanno subito la perdita di una o più automobili. Non è un danno da sottovalutare, dato che per molti si tratta dell’unico veicolo necessario per recarsi al lavoro, in contesti di trasporto pubblico non sempre funzionante, a causa degli stessi eventi, o anche perché non presente dall’origine nelle zone interessate, o comunque non compatibile con le esigenze lavorative.

(A1) All’indomani degli eventi sismici del 2012 nessuna disposizione normativa prevedeva forme di rimborso per la perdita dell’auto, né di tipo pubblicistico, né di tipo privatistico attraverso i contratti di assicurazione. In realtà quasi nessuno possedeva una polizza di questo tipo, né quelle per gli eventi naturali coprivano di norma simili fattispecie, di modo che il danno subito è rimasto per intero a carico degli interessati. Dopo il sisma del 2016, invece, il legislatore ha previsto (art. 9 d.l. 189/2016) un rimborso forfetario per chi ha perso la propria vettura (oppure altri beni mobili, anche non registrati).

(A2) Altra problematica in materia assicurativa riguarda la possibilità di ottenere la restituzione pro quota del premio pagato per una polizza danni o responsabilità civile relativa alla conduzione di un bene distrutto dall’evento (la RCA ed eventuali garanzie accessorie per l’auto o la polizza furto/responsabilità per l’abitazione inagibile o crollata). In questo caso, pur in assenza di disposizioni normative ed interventi dell’Autorità di settore, coloro che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la restituzione della quota parte del premio, sulla base anche di indicazioni assunte dall’ANIA.

(A3) Più in generale, le famiglie colpite dal sisma si sono talora trovate in difficoltà a fare fronte con regolarità a pagamenti di premi di polizze assicurative con durata pluriennale, sia per il ramo vita che per il ramo danni, rendendosi anche sul punto necessaria una trattativa tra il consumatore e la Compagnia per un differimento dei pagamenti o lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale. Dopo il sisma del 2016 è invece previsto un intervento di regolazione dell’IVASS per prevedere la sospensione dei pagamenti e la successiva rateizzazione dei premi non pagati.

(B) I problemi con le banche e le istituzioni finanziarie

Molte famiglie colpite dal sisma si trovano nella situazione di dover far fronte al pagamento di mutui fondiari contratti per l’acquisto della prima casa, che magari è stata distrutta o resa inagibile dal terremoto, o comunque si trovano in temporanea difficoltà a fare fronte al pagamento di debiti contratti prima dell’evento.

(B1) Il problema maggiore riguarda senz’altro i mutui per l’acquisto della prima casa sia, naturalmente e principalmente, nei casi in cui questa sia andata danneggiata o distrutta, sia anche per coloro che soffrono dei disagi di vivere nella zona del “cratere” pur non avendo subito danni agli immobili. Sul punto vi è stato un intervento legislativo che ha previsto la sospensione delle rate per un periodo di sei mesi (art. 8 d.l. 74/2012) ma si è posto ben presto il problema del costo di questa sospensione. Anzitutto perché la sospensione era prevista dalla legge come obbligatoria, di modo che veniva costretto a sospendere i pagamenti anche chi non aveva problemi particolari perché magari la sua abitazione non aveva subito danno alcuno. Inoltre, l’interpretazione data dalle banche è sempre stata nel senso di considerare comunque produttivo di interessi il capitale preso a mutuo anche nel semestre di sospensione dei pagamenti, di modo che l’operazione, se ha consentito sul piano finanziario di evitare esborsi alle famiglie nel periodo immediatamente successivo all’evento, sul piano economico ha però determinato un maggior costo del mutuo, caricato sulle rate successive (ancor più paradossale per chi, come si diceva poc’anzi, nemmeno avrebbe avuto bisogno della sospensione e l’ha, per così dire, subita). Ciò che stupisce, è che nonostante questi problemi il legislatore nel 2016 abbia previsto una disposizione in materia dal tenore identico (art. 48, comma 1, lett. g del d.l. 189/2016). Della questione, nel frattempo, ha comunque avuto modo di occuparsi l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), con alcune pronunce parzialmente favorevoli ai consumatori, nell’imporre alla banca di predisporre piani di ammortamento meno gravosi, ancorché pur sempre costosi. Solo molto di recente, ma pur sempre in relazione a sospensioni seguite agli eventi del 2012, l’ABF pare avere assunto in taluni casi un atteggiamento di totale adesioni alle richieste dei consumatori.

(B2) Chi aveva in corso al momento del sisma un prestito personale ha goduto di una sospensione delle rate analoga a quella dei mutui fondiari, pienamente giustificabile per il fatto che, pur essendo importi normalmente inferiori, le famiglie interessate possono trovarsi in grossa difficoltà ad onorare i pagamenti ed andare incontro a oneri di mora in alcuni casi molto pesanti. Il problema però si pone in tutte quelle ipotesi in cui si versi nell’ambito del cd. credito al consumo, finalizzato cioè all’acquisto di un bene, quando quel bene stesso non esista più perché contenuto nell’immobile crollato (si pensi ad un elettrodomestico) o comunque sia andato distrutto dal sisma (si pensi nuovamente al caso dell’auto). In queste ipotesi, mancando una norma che prevedesse allora – e che preveda oggi – uno scioglimento di diritto del contratto, l’ottenimento di quest’ultimo in via extragiudiziale è stato reso possibile solo dietro faticose trattative con i singoli intermediari finanziari.

(C) I problemi con i gestori di servizi di comunicazioni, energia elettrica, acqua e gas

Diversi disagi per le famiglie si sono presentati per quanto concerne il pagamento delle bollette ovvero i trasferimenti e le altre modifiche contrattuali dei servizi a rete nonché di quelli di telefonia.

(C1) Un primo problema relativo a questi ultimi si è posto in relazione alla applicazione dei normali oneri contrattualmente previsti nelle ipotesi di trasloco o cessazione di servizi di telefonia fissa o per la connessione dati od anche per le pay tv, pure laddove questi si riferissero ad abbonamenti relativi ad immobili non agibili. Nel 2012 il decreto n. 74 non stabiliva nulla in tema di telefonia, di modo che questi costi furono eliminati solo a seguito di procedure conciliative tra singoli gestori e Associazioni di consumatori. Attualmente, il d.l. 189/2016 (art. 48, comma 2) prevede invece un intervento regolatore dell’AGCOM, ancora non adottato, ma che pare dovrebbe orientarsi nel senso di riconoscere l’eliminazione dei sopracitati costi per tutti questi casi.

(C2) Sempre in tema di telefonia, altro problema che si è verificato, questa volta anche per quella mobile, è quello relativo alla sospensione della fatturazione, prevista come obbligatoria dal legislatore del 2016 (nel 2012, invece, le bollette dovevano essere sempre regolarmente pagate). La previsione normativa dell’anno scorso certamente ha il vantaggio di venire incontro alle esigenze di liquidità delle famiglie, ma il problema è che si accumuleranno cifre rilevanti da versare al gestore al termine del periodo di sospensione, laddove è verosimile attendersi molte richieste di rateizzazione. Si tratta di un aspetto che dovrà essere normato dall’Autorità di settore con un intervento che ancora si attende e che al più tardi dovrà giungere entro aprile.

(C3) Anche per la fornitura di energia elettrica e gas, le famiglie si sono trovate a vedersi applicare gli ordinari costi di disattivazione e riattivazione ovvero di trasloco per utenze benché relative ad immobili non agibili (e quindi, all’evidenza, dovute a causa di forza maggiore). Non solo, ma chi ha assunto in locazione un immobile a causa dell’inagibilità della propria casa di proprietà si è talora visto applicare la tariffe superiori previste per la seconda casa.

Molte famiglie per risolvere da sé il problema hanno contestato questi costi versando al gestore soltanto la parte di bolletta depurata di tali oneri non dovuti, ma per fare ciò si è resa necessaria la disattivazione dei RID (oggi SDD) bancari attivati, con la paradossale conseguente applicazione di ulteriori costi (sia per il pagamento in banca o negli uffici postali, sia per la richiesta di depositi cauzionali normalmente applicata per chi non prevede la domiciliazione bancaria).

Anche sui servizi a rete, inoltre, si è poi posto il problema del cumulo delle bollette e quindi della difficoltà di saldarle senza una idonea rateizzazione al termine del periodo di sospensione normativamente disposto.

Su questi temi si è in attesa di un provvedimento dell’Autorità di regolazione (AEEGSI), comprensivo della determinazione di tariffe agevolate per i territori colpiti dal sisma, con copertura dei costi attraverso meccanismi perequativi (previsione, quest’ultima, già introdotta con il sisma emiliano).

(C4) Chi è stato alloggiato in un Modulo Abitativo Provvisorio (MAP) nel 2012 si è visto applicare tariffe per l’energia elettrica molto elevate in quanto in queste abitazioni non è possibile l’utilizzo del gas, di modo che tutti i servizi devono essere alimentati ad energia elettrica. Il che ha comportato non solo un elevato consumo, ma soprattutto il fatto che, al fine di sostenere un elevato impiego di energia, siano state attivate utenze con potenza di 6 kw alle normali tariffe previste in questi casi, con un impatto economico molto rilevante a carico delle famiglie dato che i prezzi sono decisamente superiori.

Considerazioni per una legge nazionale su emergenza

Questi pochi esempi rendono l’idea di come le conseguenze economiche del terremoto per le famiglie vadano oltre il problema della perdita dell’alloggio, della temporanea sistemazione e della ricostruzione, ma, fin da subito, si manifestino nel concreto quotidiano con ulteriori problematiche, meno onerose ma non per questo da sottovalutare. La considerazione anche di questi aspetti da parte del legislatore nella impostazione della regolazione post sisma merita perciò un adeguato approfondimento, anche in vista dell’individuazione di standard da seguire. Insomma, de jure condendo, alla luce di queste esperienze che dimostrano come tali problematiche, comunque non secondarie per quanto incidono sulla vita quotidiana delle persone, si ripetono tal quali ad ogni evento, occorrerebbe che una legge sulle emergenze, sismiche ma non solo, definisse in via generale e automatica alcune misure in favore delle persone residenti nelle zone colpite dall’evento, tali da entrare in vigore ipso jure alla proclamazione dello stato di emergenza. Analogamente, la legge potrebbe prevedere che le Autorità indipendenti disciplinino con loro provvedimenti generali preventivi i diritti dei consumatori e degli utenti del mercato da esse regolato nell’ipotesi in cui si verifichino simili eventi, in modo che anche queste misure possono conseguire automaticamente alla proclamazione dello stato di emergenza. Il che rappresenterebbe un piccolo ma importante contributo ulteriore alla sicurezza, intesa in senso ampio, del Paese e delle persone, allorché in via preventiva non si sia riusciti ad impedire le più gravi conseguenze che il sisma provoca.